Salgono i contagi ed inevitabilmente torna la “Zona Rossa” per impedire la diffusione pandemica da “Covid 19”. Ma la conseguente limitazione nella libertà degli spostamenti è anche foriera di diverse interpretazioni. Da un lato le forze di polizia impegnate a vigilare sul rispetto dei DPCM ed ordinanze amministrative ai vari livelli e dall’altra i cittadini che si trovano spesso di fronte alla difficoltà nell’interpretazione delle leggi e dei vari atti amministrativi susseguitisi anche a distanza di giorni o ore l’uno dall’altro. Tuttavia, c’è poco da cavillare sulla possibilità di svolgere attività ludico sportiva nei pressi della propria abitazione già dai primi decreti anche se, al contrario, sin dal primo “lockdown” vi sono stati non poche incomprensioni sulle nostre strade tra autorità e cittadinanza su quali fossero i limiti di questo tipo attività non essendo state previste, nei vari DPCM, distanze esplicite dalla propria residenza.
In materia, il caso di un cittadino leccese è a dir poco emblematico: egli lo scorso 5 aprile, a poche centinaia di metri da casa, viene fermato mentre è in tuta, da una pattuglia. Prova a spiegare che si trovasse solo a far del jogging e che si trovasse a poche centinaia di metri da casa. Ma gli agenti sono inflessibili e il verbale per violazione degli artt. 4 e 1 del D.L. 19/2020 viene contestato immediatamente. Al malcapitato non tocca che cercare tutela e si rivolge allo “Sportello dei Diritti”, ove assistito dallo staff, tra cui l’avvocato Donato Maruccia, decide di presentare memorie difensive al Prefetto.
Anche la superiore autorità non prende in considerazione le legittime doglianze e l’invocazione dell’esimente stabilita dallo stesso l’art. 2 lettera g) del dpcm 8 marzo 2020 (oggi art. 1 lettera f e g dpcm 10 aprile 2020), secondo cui “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione” ed emette un’ordinanza ingiunzione per l’importo di 400,00 euro di sanzione pecuniaria. Ma il cittadino non demorde e sempre difeso dall’associazione propone ricorso innanzi al Giudice di Pace di Lecce.
Con una sentenza pubblicata lo scorso 3 marzo che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene esemplare e molto pertinente al momento che stiamo vivendo, il Giudice di Pace nella persona dell’avvocato Veneranda Cerfeda, ha accolto la principale doglianza del ricorrente, attribuendo credibilità alla versione dallo stesso fornita, e ricordando che il verbale presupposto all’ordinanza opposta e le relative dichiarazioni contenute nel verbale non godano di efficacia probatoria assoluta.